Rspp Esterno
Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 ribadisce l’obbligo che all’interno di un’azienda ci sia un R.S.P.P. Questo può essere esterno o interno (svolto dal datore di lavoro). Il ruolo di RSPP può essere svolto da un personale esterno all'azienda, quando essa non rientra nei seguenti casi:
nelle aziende che si occupano della fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni o nelle aziende che ne fanno da deposito;
- nelle aziende industriali che sono soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica come dichiarato nei D.Lgs. 334/99 e D.Lgs. 238/05;
- negli impianti e laboratori nucleari;
- nelle centrali termoelettriche;
- nelle industrie estrattive con più di cinquanta dipendenti;
- nelle aziende industriali con più di duecento dipendenti;
- nelle strutture di ricovero e di cura.
Nei casi rimanenti, l'azienda può richiedere un esperto esterno che svolga i servizi previsti dal D.Lgs. 81/08. Sono molteplici i vantaggi presentati dalla scelta di incaricare un personale esterno all’azienda. Alcuni di questi sono:
- risparmio dei costi di formazione del personale interno;
- segnalazione puntuale degli adempimenti occorrenti per ottenere la piena rispondenza;
- alle prescrizioni della normativa;
- continuo aggiornamento in materia di normativa riguardante sicurezza sul lavoro;
- sicurezza di avere sempre presente un Rspp all’interno dell’azienda.